Il Consiglio di Stato, dopo la decisione dell’aprile scorso, con la recente sentenza n. 8011/2019 del 25 novembre 2019 relative all’ utilizzo di tavoli e sedie per i propri clienti ha ribadito come l’elemento distintivo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla vendita con consumo immediato svolta dai laboratori artigianali e dagli esercizi di vicinato, sia unicamente il servizio assistito al tavolo, consentendo, quindi, l’utilizzo di tavoli e sedie per il consumo sul posto dei prodotti venduti. Sulla sentenza è intervenuta lo scorso 11 dicembre anche la FIPE Confcommercio per evidenziare alcune preoccupazioni riguardo a questo nuovo provvedimento in quanto neppure l’assenza della bilancia e, conseguentemente, dell’indicazione dei prezzi di vendita per unità di misura (che caratterizza l’attività dei laboratori artigianali e degli esercizi di vicinato alimentare) sono stati ritenuti indici dell’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione. Nella nota della FIPE si sottolinea inoltre come detta sentenza si ponga in contrasto con numerose pronunce del Tar del Lazio, che ha sempre evidenziato, ragionevolmente, che la presenza o assenza dei camerieri che effettuino servizio al tavolo non esaurisce le caratteristiche e gli elementi che differenziano le diverse tipologie di attività, dovendosi, più genericamente, far riferimento all’assetto organizzativo dell’impresa (dovendo quindi prendere in considerazione anche gli arredi, le modalità di presentazione e offerta dei prodotti, oltreché il servizio al tavolo).
Per chi fosse interessato a questa tematica per la propria attività rinnoviamo il consiglio di rivolgersi ai competenti uffici del Comune di residenza per analizzare bene la procedura. L’applicazione della sentenza non è, infatti, automatica, ma è necessario approfondire adeguatamente la precisa natura giuridica di ogni attività (artigianale, iscritta all’ Albo, Scia commerciale, ecc.).
Il testo della sentenza citata si trova nel link in fondo al comunicato della FIPE