Gelatonews è un sito che raccoglie e divulga informazioni sul Mondo del Gelato, soprattutto artigianale, con qualche cenno storico. E’ una pagina indipendente da aziende, associazioni e comitati . E’ un’iniziativa di Paolo Garna, ora libero da impegni, per anni direttore di Longarone Fiere – MIG Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, per continuare a rimanere in contatto con i tanti amici gelatieri e con gli operaatori di un settore che, per le sue caratteristiche e trasversalità con altri comparti economici, è sicuramente uno dei più dinamici e rappresentativi del Made in Italy. Il sito Gelato news è collegato alla pagina facebook “Gelato News”. Questa iniziativa rientra tra quelle denominate come “BLOG” e viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Gli articoli pubblicati da gelatonews che hanno riscosso maggiore interesse dal 2015 ad oggi
GELATERIE: COMMERCIO, ARTIGIANATO O INDUSTRIA
Gelaterie. L’attività di gelateria (così come la pasticceria) considerate le diverse modalità in cui viene espletata, ai fini normativi viene inquadrata con modalità e trattamenti specifici sia sotto il profilo fiscale sia delle leggi sul lavoro (INPS, ecc.). Per individuare l’attività si può partire innanzitutto dalla “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”. Il codice ATECO ha soprattutto valore statistico e viene di solito usato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività alla Camera di Commercio. Tale codice è importante anche ai fini di poter inquadrare l’attività ai fini fiscali. Ma non solo, il codice Ateco è risultato di fondamentale importanza per individuare le aziende soggette a restrizioni nei Dpcm relativi al Covid ed anche per stabilire chi ha diritto agli indennizzi. Per trovare l’attività di gelateria il percorso inizia dalla sezione I “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” per passare poi alla voce 56 “Attività dei servizi di ristorazione” poi alla successiva 56.1 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”. C’è poi la voce 56.10 denominata ancora “Attività dei servizi di ristorazione mobile” dove, finalmente, vengono evidenziati i codici 56.10.30 riferito a Gelaterie e Pasticcerie e 56.10.41 riferito a Gelaterie e pasticcerie ambulanti. Sempre riferito alle attività di gelateria e pasticceria c’è poi un’altra classificazione nel caso questa si svolga in laboratori senza vendita diretta al pubblico. In questo caso l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con il codice 10.52.00 per la produzione di gelati e con il codice 10.71.20 per la produzione di pasticceria. Testo completo articolo su gelatonews
LA DENOMINAZIONE: GELATIERE O GELATAIO?
Qual è la giusta denominazione del professionista del gelato? Gelataio o Gelatiere? Qualcuno sostiene che la differenza tra gelatiere e gelataio è la stessa che passa tra giornalista e giornalaio. C’è chi produce, confeziona e chi si limita a vendere. A questo proposito può essere utile l’opinione dell’Accademia della Crusca, uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana. Gelataio e Gelatiere, sono sinonimi – afferma l’Accademia – però, una distinzione professionale è possibile: il gelataio è “chi fa o vende gelati”, mentre il gelatiere non è propriamente il rivenditore di gelati, ma “chi è addetto alla lavorazione di creme, aromi, latte, sciroppi e altri ingredienti per la produzione di gelati, e alla fabbricazione di questi, sfusi o confezionati” (Vocabolario Treccani).
Rispetto a gelataio, quindi, gelatiere sembra far riferimento a una maggiore specializzazione professionale, oppure indicare un più forte rapporto con la produzione industriale.
Se desideriamo invece avere una denominazione ufficiale, a livello di inquadramento economico e normativo della professione, quello che troviamo è soprattutto la voce gelataio. Nella “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali” dell’ ISTAT per trovare la voce “gelatiere artigianale” è necessario fare un percorso abbastanza articolato che, partendo dal gruppo 6 “Artigiani, operai specializzati e agricoltori”, si giunge dopo alcuni passaggi alla categoria 6.5.1.3 “Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali” per incontrare, infine, l’unità 6.5.1.3.2 “Gelatai” all’interno della quale c’è, appunto, la professione “gelatiere artigianale” collocata in un elenco che comprende anche operaio specializzato nella preparazione di gelati, preparatore di creme di gelato e al preparatore di granite. Lo stesso avviene per i Pasticceri e Cioccolatai. Sempre nel nomenclatore ISTAT abbiamo anche trovato la professione di “venditore ambulante di gelati” inserita tra “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati” codice 5.2.2.2.2 categoria del gruppo 5 “Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi”.. Testo completo articolo su gelatonews
SENTENZA DEFINITIVA: TAVOLI E SEDIE AMMESSI
Con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 21 marzo 2019, pubblicata lo scorso 8 aprile, dovrebbe veramente essere posta la parola fine all’annosa questione relativa alla possibilità di mettere a disposizione tavoli e sedie per il consumo sul posto dei prodotti venduti dai laboratori artigiani del settore alimentare, come, appunto i laboratori artigianali di Gelateria. Come ricordavamo in un nostro articolo del 16 gennaio, lo stesso Consiglio di Stato con Ordinanza 7 giugno 2018, aveva sospeso l’efficacia di un provvedimento con il quale il Comune di Roma aveva ordinato la cessazione della presunta attività di somministrazione abusiva, in quanto lo stesso utilizzava tavoli e sedute abbinabili.
Senza servizio al tavolo non c’è somministrazione
Ora, con la pubblicazione della sentenza definitiva sul ricorso in appello proposto da un’azienda di Roma, viene ribadito che, in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nei locali dell’attività (ossia, in primis, tavoli e sedie) non si configura come attività di somministrazione. Ovviamente sono da rispettare tutte le normative di carattere igienico e sanitario. Il Consiglio di Stato “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Ciò vuol dire che d’ora in poi la gelateria artigiana che desidera adeguare l’arredo del proprio locale mettendo a disposizione dei propri clienti confortevoli sedie e tavoli al posto di qualche panchina lo può fare liberamente? Alla luce della citata sentenza ciò, se non viene svolto il servizio al tavolo, sembra non rappresenti più una violazione della legge tuttavia, tenuto conto degli iter burocratici e delle prescrizioni dei regolamenti comunali in vigore (che sicuramente non hanno ancora recepito la novità) riteniamo sia opportuno interpellare i competenti uffici del Comune di residenza, magari citando la sentenza CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 5, numero provv. 02280 del 2019. Per il testo completo leggere l’articolo su gelatonews