tavoli e sedie

SENTENZA DEFINITIVA: TAVOLI E SEDIE AMMESSI NELLE GELATERIE ARTIGIANE ?

Tavoli e sedie per il consumo sul posto. Con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 21 marzo 2019, pubblicata lo scorso 8 aprile, dovrebbe veramente essere posta la parola fine all’annosa questione relativa alla possibilità di mettere a disposizione tavoli e sedie per il consumo sul posto dei prodotti venduti dai laboratori artigiani del settore alimentare, come, appunto i laboratori artigianali di Gelateria.

Come ricordavamo in un nostro articolo del 16 gennaio, lo stesso Consiglio di Stato con Ordinanza 7 giugno 2018, aveva sospeso l’efficacia di un provvedimento con il quale il Comune di Roma aveva ordinato la cessazione della presunta attività di somministrazione abusiva, in quanto lo stesso utilizzava tavoli e sedute abbinabili.tavoli e sedie

Il ricorso proposto da una azienda di Roma

Ora, con la pubblicazione della sentenza definitiva sul ricorso in appello proposto da un’azienda di Roma, viene ribadito che, in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nei locali dell’attività (ossia, in primis, tavoli e sedie) non si configura come attività di somministrazione.

Ovviamente sono da rispettare tutte le normative di carattere igienico e sanitario.

Il Consiglio di Stato “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Ciò vuol dire che d’ora in poi la gelateria artigiana che desidera adeguare l’arredo del proprio locale mettendo a disposizione dei propri clienti tavoli e sedie confortevoli  al posto di qualche panchina lo può fare liberamente?

Alla luce della citata sentenza ciò, se non viene svolto il servizio al tavolo, sembra non rappresenti più una violazione della legge tuttavia, tenuto conto degli iter burocratici e delle prescrizioni dei regolamenti comunali in vigore  riteniamo sia opportuno interpellare  i competenti uffici del Comune di residenza,  citando appunto la sentenza  CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 5, numero provv. 02280 del 2019.