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GELATO ARTIGIANALE: IL TERMINE NON E’ SEMPRE ATTENDIBILE

Nel programma di Sherbeth Festival 2019 (Catania 26-29 settembre) è previsto un dibattito su tema dell’artigianalità. Un argomento che negli ultimi anni ha coinvolto in tante discussioni il mondo del gelato artigianale, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e di prodotto che hanno interessato il settore.

Prendiamo lo spunto da questo per alcune considerazioni sull’attualità o meno del termine “Gelato Artigianale”.

Innanzitutto cosa si intende, in generale, per artigianalità e per prodotto artigiano. Nell’immaginario comune il termine artigianale è sinonimo di qualità, accuratezza di lavorazione, produzione con metodi tradizionali dove è preminente il lavoro sapiente del maestro artigiano. Il contrario, quindi, di industriale, di prodotto di serie e standardizzato.

Per questi motivi molte aziende (…. anche non artigiane!!), nella pubblicità, utilizzano il termine o richiami all’artigianalità per sottolineare la qualità della loro offerta e attrarre la clientela. Ma, come dicevamo, il lavoro artigiano non è più quello di una volta a seguito delle tante innovazioni che, sostanzialmente, hanno aiutato gelatol’artigiano a rendere meno complesse le fasi di lavorazione. Spesso ciò ha comportato ripercussioni soprattutto sul piano della professionalità, nel senso che, anche senza una preparazione e conoscenze approfondite si possono intraprendere certe professioni che un tempo imponevano anni di apprendimento.

Però formalmente il termine artigianale rimane in quanto, al di là della sostanza, c’è una normativa ben precisa (la Legge 8 luglio 1985 n. 443 poi declinata in ogni Regione) che stabilisce che: “E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

Come si può evincere, la legge non entra tanto nei dettagli del processo produttivo per cui, i pratica, e rimanendo nell’ambito della gelateria, per una persona è sufficiente (non essendo previsto il possesso di particolari gelatorequisiti tecnico-professionali certificati) avere un laboratorio nel quale lavora direttamente, avvalendosi anche di personale dipendente (nei limiti numerici previsti) per essere inquadrato a tutti gli effetti come artigiano.

Questo imprenditore, sempre in base alla legge 443/1985 può adottare, come ditta, insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all’artigianato. Le ditte non iscritte come artigiane alla Camera di Commercio questo non lo possono fare pena forti sanzioni.

Per assurdo può, quindi, avvenire che, una gelateria formalmente artigianale, dove il gelato viene magari prodotto limitandosi a tagliare qualche busta o all’utilizzo di prodotti quasi pronti, possa fregiarsi della denominazione “Gelato Artigianale” rispetto al gelatiere definito “commerciante” (solo perché ha anche un’attività di somministrazione ai tavoli) che invece non lo può fare anche se nel suo laboratorio utilizza procedure tradizionali con prodotti naturali, freschi, del territorio… con buona pace del consumatore e della pubblicità ingannevole.

Anche solo per queste motivazioni il termine “Gelato Artigianale” non è sempre attendibile. Senza un provvedimento che vada a stabilire, al di là delle formalità burocratiche, cosa sia il “Gelato Artigianale”, tale denominazione ha oggi poco valore e garanzia …….