“GELATO ARTIGIANALE”- I LIMITI DEL TERMINE

Quanto riportato nel recente articolo del “Gambero Rosso”, laddove si afferma che la dicitura “artigianale” dà solo la certezza che la lavorazione venga effettuata nella sede di una ditta artigiana e non industriale, ci ha dato lo spunto per approfondire un po’ l’argomento.  Anche il Ministero delle Attività Produttive, nella circolare n. 168 del 10 novembre 2003, confermaartigianale ufficialmente questo principio sottolineando come, nella commercializzazione di taluni prodotti artigianali, talvolta venga fatto con una certa enfasi riferimento alla “produzione artigianale”, come se si trattasse di una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. Ma ciò, da un punto di vista giuridico garantisce soltanto – come detto – che la produzione venga svolta in una ditta classificata artigiana (Legge nazionale 8 agosto 1985 n. 443 e succ. modifiche) ma “non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità.  L’azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti”.  

Torniamo, quindi, a quanto molti ripetono da sempre “senza una normativa e un disciplinare che regoli la materia, la dicitura Gelato Artigianale non è una garanzia per il consumatore ne una tutela per distinguere i veri gelatieri”. Allo stesso tempo, nell’utilizzo del termine “artigianale” bisogna anche fare attenzione in quanto – come sottolineava qualche tempo fa la CNA di Parma in relazione alla normativa sull’etichettatura alimentare – l’utilizzo in etichetta dell’aggettivo “artigianale”o “prodotto artigianale” potrà anche essere oggetto di attenzione da parte degli organi preposti al controllo, in sede di verifica ispettiva sulla veridicità di quanto dichiarato. Ma non solo, ricordiamo che la citata legge quadro dell’Artigianato prevede sanzioni per le ditte non artigiane (commerciali o industriali) che utilizzino denominazioni, insegne, marchi in cui ricorrano riferimenti all’artigianato.