A seguito di alcuni approfondimenti che abbiamo avuto modo di fare recentemente riteniamo doverosa una precisazione rispetto a quanto abbiamo più volte sostenuto erroneamente in merito al termine “artigianalità” e nel caso specifico “Gelato artigianale”.
In passato abbiamo evidenziato come tale denominazione non potesse essere utilizzata per le ditte non iscritte all’albo delle imprese artigiane, come le gelaterie che esercitano anche attività di somministrazione le quali sono inquadrate come commerciali. Ma non è così in quanto, con alcune decisioni assunte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emesse a seguito di richieste pervenute da associazioni dell’artigianato, emerge chiaramente come “il vanto di artigianalità di un prodotto prescinde dalla qualificazione normativa, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato), dell’impresa e dalla forma giuridica di gestione dell’azienda produttrice”.
La valutazione se un prodotto sia artigianale o meno deve invece essere fatta in base agli effettivi metodi di produzione seguiti. L’ Autorità in questione dichiara in particolare che: “la valutazione delle diciture utilizzate nei messaggi, “lavorazione artigianale” e “specialità artigianale”, dipende dall’incidenza relativa e dalla valorizzazione dell’apporto umano, eventualmente legato all’utilizzo di metodologie ed utensili tradizionali, nel sistema di produzione adottato dall’operatore”.
Nel caso del gelato, anche la gelateria non iscritta all’Abo delle Imprese Artigiane, se nella produzione usa metodi ritenuti “tradizionali”, potrà, quindi, utilizzare nei suoi messaggi rivolti al pubblico la dicitura “Gelato Artigianale” o simili. Per questo tipo di attività rimane invece il divieto ad assumere la denominazione o avere un’insegna con la dicitura “Gelateria Artigianale” espressamente vietata dalla Legge 443/1985