Il disegno di legge concernente “Produzione e definizione del gelato artigianale italiano di alta qualità “ presentato dal Sen. Riccardo Nencini e da altri sei cofirmatari in data 22 settembre 2020, è stato assegnato per l’inizio dell’iter alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente lo scorso 22 marzo 2021.
La motivazione del provvedimento – come da tempo molti gelatieri evidenziano – è che Il gelato artigianale italiano ( e il mestiere di gelatiere artigiano) , uno dei simboli gastronomici del nostro Paese, riconosciuto a livello mondiale, nell’ordinamento giuridico italiano non è contemplato e tutelato, mancando anche una normativa nazionale di differenziazione tra il prodotto industriale e quello artigianale.
Il documento ricalca quello presentato dallo stesso Sen. Nencini in data 10 ottobre 2019 e successivamente ritirato.
Di seguito il contenuto in sintesi degli articoli del disegno di legge. Il testo completo è disponibile a questo link:
1) il gelato artigianale italiano di alta qualità è il risultato ottimale del congelamento e della contemporanea agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche e di ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente dal gelatiere artigiano nel suo laboratorio di produzione secondo la propria originalità e creatività;
2) per artigiana gelatiera ovvero per artigiano gelatiere si intende il professionista che conosce la tecnica di equilibrare gli ingredienti per la realizzazione di gelati, conosce le caratteristiche organolettiche e fisiche degli ingredienti di base e possiede la capacità pratica di produrre il gelato utilizzando le attrezzature adeguate nel completo rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti;
3) la miscela alimentare del gelato artigianale italiano di alta qualità alla temperatura di 0°C si presenta allo stato liquido;
4) soltanto mediante la mantecazione a freddo, consistente nel mescolamento e contemporaneo congelamento della miscela, viene incorporata naturalmente aria (senza insufflazione forzata) che conferisce morbidezza al prodotto. In tale stato è destinato alla vendita ed al consumo;
5) allo stato scongelato il gelato perde la sua forma e modifica la sua struttura ritornando allo stato liquido;
6) chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio gelato artigianale di alta qualità non conforme alle disposizioni introdotte è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
Sempre in tema di Leggi sul gelato artigianale ricordiamo che alla Camera dei Deputati sono giacenti le proposte presentate come primi firmatari dall’ On. Giuseppe L’ Abbate in data 23 marzo 2018 e dall’ On. Fedrico D’Incà in data 25 ottobre 2018.