Con la pubblicazione della Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, vengono introdotte importanti novità volte a garantire maggiore trasparenza e correttezza nell’utilizzo della denominazione “artigianato” da parte delle imprese.
In particolare, l’articolo 16 interviene sulla disciplina già prevista dalla legge n. 443/1985, con l’obiettivo di semplificare le procedure di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e rafforzare la certezza giuridica per gli operatori economici.
La nuova normativa ribadisce che nessuna impresa può utilizzare riferimenti all’artigianato o all’artigianalità – nella denominazione, nel marchio, nell’insegna o nelle attività promozionali – se non risulta regolarmente iscritta all’albo delle imprese artigiane e se non produce direttamente i beni o servizi qualificati come artigianali. Il divieto si estende anche a consorzi e società consortili non iscritti nella sezione dedicata dello stesso albo.
Per garantire il rispetto delle disposizioni, è previsto un sistema sanzionatorio significativo: le violazioni comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna infrazione. Le sanzioni saranno irrogate dalle autorità regionali competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate ad adeguare la propria legislazione alle nuove disposizioni.
Questa misura rappresenta un passo importante nella tutela del vero artigianato italiano, contrastando utilizzi impropri della denominazione e valorizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole e della tradizione produttiva.
Entrata in vigore: 7 aprile 2026.
