ASPORTO E DELIVERY IVA AL 10%

La Legge di Bilancio 2021 contiene alcune novità in materia di fisco, tra queste c’è l’introduzione dell’Iva ridotta al 10% per il cibo da asporto e la consegna al domicilio. Tutto ciò, si dice, per  agevolare i ristoratori nel proporre il servizio di asporto e delivery piuttosto diffuso in questo periodo caratterizzato da limitazioni e vincoli a causa della pandemia. Una misura analoga era stata adottata già in primavera dalla Germania con la riduzione dell’ IVA dal 17 al 7%. Per i ristoranti, bar, pizzerie ma anche per le gelaterie e pizzerie al taglio le cessioni di «piatti da asporto», secondo la normativa vigente non potevano, infatti, essere assimilate, ai fini IVA, alle somministrazioni di alimenti e bevande. Un caso tipico è quello delle bibite per le quali in caso di somministrazione l’IVA è al 10% altrimenti in caso si vendita l’imposta è al 22%.
IVALa novità è stata introdotta art. 1, comma 40 della Legge di bilancio 2021 ma da una lettura sommaria della nuova norma che parla di “piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati”, da parte di qualcuno era sorto il dubbio se il provvedimento riguardasse anche le gelaterie. Per un chiarimento ci siamo rivolti a Lorenzo Zambonin, contitolare della gelateria Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti di Padova in qualità di componente il direttivo di APPE – Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, la quale ha gentilmente rilasciato il seguente parere.


Ai sensi dell’art. 1, comma 40 della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) la nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, deve essere interpretata nel senso che “in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”. Ciò premesso, è ragionevole ritenere che possano rientrarvi anche i prodotti di gelateria, atteso che la dizione utilizzata “altrimenti preparati” sembra aprire a ogni tipo di alimento che venga sottoposto a qualsiasi procedura di manipolazione e, quindi, anche ai piatti freddi, o, come nel caso di specie, ai prodotti di gelateria. Si aggiunga che, a nostro avviso, tali prodotti potrebbero rientrare anche nella voce n. 68) della medesima tabella – a cui pure si applica l’aliquota IVA del 10% – “prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione”, ai quali i prodotti di gelateria ben possono essere assimilati (atteso anche che le attività di pasticceria e gelateria sono contraddistinte dal medesimo codice ATECO 56.10.30).

Per  per quanto riguarda i gelati, anche secondo autorevoli fonti, viene confermato il principio che  nell’asporto si applica comunque l’aliquota IVA tipica del bene ceduto e si ritiene che i gelati rientrino nella voce residuale 80, parte III, con Iva del 10%.

Come sempre, vista la delicatezza dell’argomento, si consiglia di approfondire la questione con il commercialista di fiducia.