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GELATO ARTIGIANALE DI QUALITA’- APPROVATA LA LEGGE FRIULANA

La proposta di legge relativa alla promozione e alla tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia è stata approvata ieri, a maggioranza, dal Il Consiglio regionale.

gelato di qualitàLa proposta di legge, presentata ancora nel marzo 2019, durante l’iter di esame (commissioni, ecc.) ha subito diverse modifiche, le ultime proprio in sede di approvazione.

Ciò – come ha affermato la prima firmataria della proposta, la consigliera della Lega, Maddalena Spagnolo – “al fine di assicurare la più ampia condivisione e ogni più utile e proficua applicazione ai contenuti e alle proposte che veicola”.

Parlare oggi di gelateria artigianale regionale di qualità – ha aggiunto la Spagnolo – vuol dire molto: significa introdurre la possibilità di presentare all’interno del sistema regionale una differenziazione qualitativa del prodotto e delle tecniche produttive all’insegna della gelatoqualità delle materie prime, delle metodologie di produzione e della genuinità del prodotto finito. Inoltre, significa proporre alle categorie interessate ulteriori standard qualitativi di eccellenza e a persone e famiglie la bontà di un gelato che recupera e attualizza sapori e competenze dell’antica arte gelatiera”.

Osservazioni critiche, invece, da parte della relatrice di minoranza, la dem Chiara Da Giau, che giudica il provvedimento “Una legge più di bandiera che non di reale sostanza”. Pur condividendo la necessità di garantire anche una qualità legata alla trasparenza delle informazioni, abbiamo percepito una sorta di volontà di distinguere i buoni dai cattivi, non fidandosi evidentemente delle scelte decisive di consumatori e mercato. Da qui l’idea di enfatizzare l’origine regionale della materia prima come determinante la qualità, scelta che suscita più di una perplessità”.

ALCUNI ELEMENTI SALIENTI DELLA LEGGE SUL GELATO ARTIGIANALE DI QUALITA’

gelatoIn attesa di poter consultare il testo ufficiale che sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione e sentire cosa ne pensano i gelatieri, riportiamo alcuni elementi salienti della Legge regionale che sono contenuti, in particolare nell’articolo 3 (Tutela del gelato artigianale di qualità)

Va precisato, innanzitutto che i metodi e processi di produzione del gelato artigianale di qualità saranno stabiliti (disciplinare) prossimamente da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Viene invece stabilito che Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi;

Il gelato regionale di qualità deve essere realizzato realizzato con i seguenti prodotti:

a) gelati a base latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere certificati AQUA ai sensi della legge regionale 21/2002, o comunque provenire dalla filiera del territorio regionale; le altre materie prime utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili;

b) gelati “sorbetti”, nonché per i prodotti realizzati senza latte o derivati, a base di frutta o di verdura, la frutta e la verdura utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili.

L’ELENCO REGIONALE

E’ anche prevista l’istituzione dell’Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità dove,  viene prevista anche la “gelateria agricola di qualità”: l’impresa agricola, con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione utilizzando il latte di propria produzione.

Fonte: comunicato stampa Consiglio regionale