artigianale

“GELATO ARTIGIANALE PURO” – LA DEFINIZIONE

Gelato artigianale puro” è una definizione che viene proposta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – distinguendolo così dal semplice “Gelato Artigianale” – all’interno di un provvedimento (il n. 26822) del 31 ottobre 2017.

gelato artigianale puroSi trattava di un procedimento istruttorio nei confronti una multinazionale del gelato industriale per abuso di posizione dominante. Al di là dell’oggetto della controversia, nel corposo documento (ben 132 pagine) vengono infatti descritte in dettaglio anche le diverse tipologie di gelato in commercio.

E proprio in questo ambito, soffermandosi in particolare sul gelato venduto sfuso, l’Autorità ha affrontato anche l’annoso tema della differenza tra gelato artigianale e gelato industriale sottolineando che c’è da fare una ulteriore distinzione anche tra “Gelato Artigianale” e “Gelato Artigianale puro”.

LA MOTIVAZIONE

La motivazione addotta (che riportiamo integralmente) è che le gelaterie che effettuano l’intero processo produttivo all’interno del proprio laboratorio (gelato “artigianale puro”) rappresentano una percentuale ristretta (circa il 5%) delle gelaterie che si fregiano dell’insegna di “gelato artigianale”.

La maggior parte di queste – sempre secondo l’Autorità – utilizza semilavorati che, a loro volta, possono costituire una base di lavorazione da integrare in laboratorio con prodotti freschi (frutta fresca, pasta di nocciole, ecc.) oppure rappresentare un prodotto semi-pronto, che richiede esclusivamente l’aggiunta di acqua e la mantecatura.

Nel loro insieme le vendite di gelato identificato come “artigianale” (anche se prodotto a partire da basi industriali) rappresentano oltre il 90% delle vendite complessive di gelato sfuso. Generalmente, più avanzato è lo stadio di lavorazione della base utilizzata per la produzione, maggiore è la distanza tra il prodotto ottenuto e il gelato “artigianale puro”.

Forse si potrebbe obiettare su qualcosa, sta di fatto che queste considerazioni, viste le prerogative dell’Organo ufficiale che le ha proposte, vanno tenute nella dovuta considerazione.

Link al Bollettino dell’AGCM che contiene l’intero provvedimento (INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE) evidenziando che la parte in questione si trova ai punti 41-42-43-44