Gelaterie e Pasticcerie sono tra le attività poste in evidenza nel messaggio INPS del 7 giugno 2021 (punto 3) relativo alla pubblicazione del nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.
Tuttavia va subito rilevato che non ci sono novità in quanto viene confermato l’inquadramento già precisato dall’INPS con precedente circolare n. 56 del 8 marzo 2017 (punto 2).
Viene soprattutto ribadita la necessità che tali attività vengano analizzate, in particolare, nell’ipotesi ci siano attività miste artigianali ma anche di vendita e somministrazione aperta al pubblico
Gelaterie e Pasticcerie: distinguere la produzione industriale o artigianale
In ordine allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e pasticcerie, bisogna, infatti, distinguere la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto
Nella prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con il Codice Statistico Contributivo 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i C.S.C. 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria.
Attività di somministrazione al pubblico
Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il C.S.C. 70504 e l’Ateco2007 56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti).
Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività rientra tra quelle artigiane; in quest’ipotesi, tuttavia, perché avvenga l’inquadramento nel settore artigianato con il C.S.C. 40407 (per la produzione di gelati) o con il C.S.C 40405 (per la produzione di pasticceria) – a fronte dell’Ateco2007 56.10.30 – è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza un servizio al tavolo.
In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il C.S.C. 70504.
L’inquadramento nel settore industria sarà possibile – come sopra precisato – soltanto qualora si tratti di un’attività di produzione di gelati svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico (Circolare n. 56 del 8.3.2017).
Attività plurime
Infine, riteniamo utile ricordare come, Nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte 2 distinte posizioni contributive (vedi messaggio INPS 23 giugno 2017)