La stampa nazionale ha dato in questi giorni risalto – facendo riferimento anche al settore gelato – alla presentazione del disegno di legge 1069 finalizzato alla tutela del termine “artigianale”. Si tratta di una iniziativa di un gruppo di ben 50 Senatori della Lega (primo firmatario il capogruppo Massimiliano Romeo) i quali, con questo provvedimento, puntano a modificare i commi 8 e 9 dell’articolo 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l’artigianato) introducendo termini più restrittivi nei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità non solo, come avviene ora, nella denominazione o nell’insegna della ditta, ma più in generale anche nelle attività di promozione dei prodotti.
Nel disegno di legge viene anche proposto un aumento considerevole dell’importo delle eventuali sanzioni passando dagli attuali 5 milioni di vecchie Lire (la legge è del 1985) a 25.000 Euro. La proposta risulta essere stata ispirata, in particolare, dalla CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane) in quanto – come sottolinea il segretario generale, Marco Accornero – “l’utilizzo improprio del termine artigianale è ingannevole per i consumatori e deleterio per il mercato e rappresenta concorrenza sleale nei confronti della categoria delle imprese artigiane regolarmente iscritte all’albo”.
Nulla da eccepire sulla bontà del disegno di legge, tuttavia, per il settore della gelateria, tutto ciò potrebbe creare qualche problema, non solo riguardo alle sanzioni piuttosto salate, ma anche in riferimento proprio alla pubblicità ingannevole richiamata dai promotori.
Come noto molte delle attività di gelateria, nel caso in cui sia abbinata la vendita di altri prodotti (bar gelateria) o ci sia somministrazione con servizio al tavolo, sono inquadrate nel settore commercio. Ciò anche se il titolare è un gelatiere che nel laboratorio della ditta produce gelato con modalità in tutto e per tutto riconducibili all’artigianalità. In questo caso, non essendo dal punto di vista normativo ditta artigiana il suo gelato non potrà essere, appunto, chiamato, promosso, pubblicizzato come artigianale.
Per assurdo può avvenire invece che una gelateria formalmente artigianale (la legge guarda più alle dimensioni che ai dettagli della produzione che non deve essere di serie) dove il gelato viene prodotto limitandosi a tagliare qualche busta o all’utilizzo di prodotti quasi pronti, possa fregiarsi della denominazione “gelato artigianale” rispetto al gelatiere “commerciante” che magari utilizza procedure tradizionali con prodotti naturali, freschi, del territorio. Con buona pace del consumatore e della pubblicità ingannevole.