Coloro i quali sostengono la necessità di una normativa che regoli la denominazione di Gelato Artigianale hanno sempre indicato come esempio quanto aveva legiferato in materia la Provincia Autonoma di Bolzano. Ora è però stato fatto un passo indietro. La Giunta della Provincia di Bolzano con deliberazione n. 362 del 4 aprile 2017 ha deciso di abrogare gli articoli del “Regolamento d’esecuzione relativo all’ordinamento dell’artigianato” concernenti i requisiti qualitativi della produzione del gelato artigianale. In parole povere tutti gli articoli e allegati che trattavano il comparto del gelato artigianale. Ciò, evidenzia la delibera, al fine di evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in quanto, è stato rilevato, che le disposizioni che regolamentano l’utilizzo della denominazione aziendale “gelateria” sono contrarie al principio di libera concorrenza. La Giunta Provinciale ha pertanto ritenuto necessario e opportuno abrogare non solo l’articolo 40 dell’ “Ordinamento dell’Artigianato” (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche) riguardante la denominazione di “Gelateria” ma anche le disposizioni di cui al Capo V (articoli 34-40) del “Regolamento di esecuzione”, vale a dire:
Art. 34 (Requisiti qualitativi del gelato artigianale)
Art. 35 (Ingredienti caratterizzanti)
Art. 36 (Metodi specifici di produzione e lavorazione)
Art. 37 (Fasi essenziali della produzione del gelato artigianale)
Art. 38 (Caratteristiche del prodotto finito)
Art. 39 (Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto finito)
Art. 40 (Descrizione del processo di produzione del gelato artigianale e requisiti cogenti)
Per cercare di mantenere un qualcosa che garantisca la distinzione è invece in fase di verifica la possibilità – cita sempre la delibera – di creare un sigillo di qualità su base volontaria che valorizzi il gelato di produzione artigianale, senza regolamentazione obbligatoria.
La delibera in questione non fa invece riferimento e non modifica i requisiti e le modalità di accesso alla professione di Gelatiere/Gelatiera di cui alla Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.